Commercio Estero \ LEGGE 26 FEBBRAIO 1992 N. 212

 

LEGGE 26 FEBBRAIO 1992 N. 212
(scheda aggiornata al 20 febbraio 2001)

ATTENZIONE: la scheda contiene anticipazioni in merito ai contenuti del nuovo Regolamento (vedi punto 11), ciò allo scopo di garantire una tempestiva informazione nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, fermo restando che l’approvazione definitiva del nuovo provvedimento è soggetta al parere del Consiglio di Stato e al successivo visto della Corte dei Conti).

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Che cos’è
la legge 212

E’ uno strumento finanziario che prevede il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali per la promozione della collaborazione tra organismi italiani e organismi di altri Paesi, annualmente individuati dal CIPE, per favorire la loro transizione verso forme di economia di mercato e la loro integrazione in Europa.

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Beneficiari

. istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli organismi di assistenza tecnica e di formazione professionale;

. associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;

. consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese con particolare riguardo alle PMI

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Paesi di destinazione

Individuati annualmente dal Cipe con delibera adottata su proposta del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro del Commercio con l’Estero. Per l’anno 2001 (in attesa di definizione per il 2002) : Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Rep. Fed. Iugoslava, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.

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Attività
ammissibili a contributo

I progetti, della durata massima di 24 mesi, riguardano le seguenti tipologie di intervento:

. formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi;

. assistenza tecnica;

. formazione ed assistenza in materie giuridico-istituzionali concernenti i settori economico, finanziario e valutario;

. studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell’economia sociale, dell’energia, del turismo e del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonché in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano;

. progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;

. studi di fattibilità (business plan e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, così come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani

. individuazione di progetti, di partner potenziali, di fonti di finanziamento e settori di interesse per la costituzione di società miste (di tale tipologia è prevista la soppressione nel nuovo regolamento in corso di approvazione);

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Importo dell’intervento

. Contributo: 50% dei costi ammissibili dell’iniziativa, fino ad un massimo di 800 milioni di lire.

. Altri contributi possono pervenire dagli organismi partecipanti all’iniziativa (italiani o esteri) privati o pubblici (questi ultimi fino alla concorrenza dell’80% del costo dell’iniziativa).

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Cosa fare per ottenere i benefici

SULLA BASE DEL REGOLAMENTO (Decreto Ministeriale del 21 luglio 1999 n. 319 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 15 settembre 1999, n. 217) presentare all’Ufficio incaricato entro il 30 aprile di ogni anno formale domanda in bollo (per l’anno 2001 il nuovo regolamento prevede una proroga fino al 31 maggio, data in cui la domanda deve comunque pervenire al Ministero).

Tale domanda dovrà essere corredata da:

1) modulo (scheda tecnica) compilato in tutte le sue parti, contente gli elementi necessari alla valutazione dell’iniziativa, preventivo articolato delle voci di spesa e piano di copertura finanziaria dei costi previsti. Il modulo, contiene anche una dichiarazione di partecipazione che deve essere sottoscritta dal proponente e da tutti i partner cointeressati, così come da eventuali sponsor;

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato (ove del caso) e, per le PMI, attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’attuale disciplina comunitaria (G.U.C.E. serie c n. 213 del 23 luglio 1996);

3) per gli enti senza scopo di lucro, atto costitutivo e statuto;

4) copia della dichiarazione di interesse alla realizzazione del progetto, rilasciata, entro il termine previsto per la scadenza della presentazione delle domande, dall’Autorità governativa competente nel Paese oggetto dell’iniziativa ed inoltrata in originale tramite le vie diplomatiche (l’obbligo di allegare la copia è soppresso nel nuovo regolamento in corso di approvazione; resta ferma la condizione del rilascio dell’Assenso da parte delle autorità locali);

5) ogni altro documento attestante i requisiti necessari ai fini dell’assegnazione dei coefficienti di priorità previsti.

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Condizioni
di
ammissibilità

1. Coinvolgimento di un partner (promotore locale) dei Paesi di destinazione della legge, già individuato;

2. presentazione di un piano di copertura finanziaria dei costi previsti e di tutti gli elementi necessari per la valutazione dell’iniziativa proposta;

3. dichiarazione di interesse alla realizzazione rilasciata dall’Autorità governativa competente del Paese oggetto dell’intervento (sentire Ambasciata italiana in loco).

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Procedura

Le domande sono esaminate dall’Ufficio incaricato dell’istruttoria, che consiste nella verifica della regolarità formale delle domande (e della relativa documentazione allegata), così come della validità del contenuto delle proposte. I progetti ritenuti validi sono collocati in apposita graduatoria sulla base della quale viene erogato il finanziamento fino ad esaurimento dei fondi. I relativi decreti concessivi sono emanati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (il nuovo Regolamento in corso di approvazione prevede, al fine di garantire un accesso equilibrato dei Paesi ai benefici della legge, che si operi una selezione in presenza, per lo stesso Paese, di iniziative similari o progetti che si concentrino in un identico specifico settore; inoltre, in presenza di un numero elevato di progetti per uno stesso Paese non si possa comunque superare un tetto massimo pari al 20% dei fondi disponibili)

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Criteri
di
priorità

La selezione viene effettuata sulla base delle seguenti priorità, che prevedono l’assegnazione di coefficienti cumulabili per ogni singolo progetto:

. partecipazione finanziaria del Paese oggetto dell’intervento (prevista superiore al 10% del costo dell’iniziativa nel nuovo regolamento in corso di approvazione);

. complementarieta’ con interventi finanziati da Istituzioni internazionali multilaterali di cui l’Italia sia parte

. complementarieta’ con iniziative sostenute attraverso la Legge 24 aprile 1990 n. 100 e l’art. 2 della Legge 2 gennaio 1991 n. 19;

. azioni individuate in seno alla Iniziativa Centro- Europea (soppresso nel nuovo regolamento in corso di approvazione);

. a seconda della qualità dei soggetti (organismi non-profit, Pmi, consorzi o altri;

. sulla base della qualità del progetto (introdotta nel nuovo regolamento).

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Uffici incaricati

Ministero del Commercio con l’Estero
Viale America 341 - 0144 ROMA
Tel. 06/59931

Direzione Generale per la promozione degli scambi e per l’internazionalizzazione delle imprese - tel. 06/59932602

 

Responsabile

Dr.ssa Bianca Maria BONANNI - Div. IV
Tel. 06/59932683 fax 06/59932635
e-mail: promo4@mincomes.it
 

Collaboratori

Dr.ssa Tiziana VECCHIO (coordinatore) – tel. 06/59932468;
Sig.ra Paola SABBATUCCI (rel. Paesi)- tel. 06/59932344;
Sig.ra Ines BRANCALEON - tel. 06/59932491;
Sig. Antonio IANUARIO - tel. 06/59932131;
Sig.ra Ada TENORE - tel. 59932560;
Sig. Medio VANNUCCI - tel. 59932577;

Per informazione di carattere generale contattare esclusivamente la Segreteria Tecnica tel. 06/59932584.

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Principali riferimenti normativi

  • Legge 26 febbraio 1992 n. 212  pubblicata sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 1992;
  • Decreto Legislativo n. 143 del 31 marzo 1998 (art. 22) pubblicato sulla G.U. n. 109 del 15 maggio 1998;
  • Decreto 21 luglio 1999, n. 319 pubblicato sulla G.U. n. 217 del 15 settembre 1999 concernente il Regolamento.
  • Circolare 2 marzo 2000 n. 853246 (pubblicata sulla G.U. n. 60, del 13.3.2000), contenente la modulistica prevista dal Regolamento (da prendere a riferimento per la preparazione delle proposte – vedi in particolare all. 2 - "Scheda Tecnica" e relative "note esplicative", in attesa della "Circolare 2001", che sarà emanata a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento);
  • Delibera CIPE 15 dicembre 2000, relativa all’estensione alla Rep. Fed. Iugoslava dei benefici di cui alla legge 212/92 per l’anno 2000.
  • Delibera CIPE 15 dicembre 2000, recante la lista dei Paesi ammessi a beneficiare nel 2001 dei contributi previsti dalla legge 212/92.
  • Scheda Illustrativa Nuovo Regolamento (in corso di approvazione)

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Collegamenti utili presenti sul sito del Mincomes

www.ecomy.com

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