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LEGGE 26 FEBBRAIO
1992 N. 212
(scheda aggiornata al 20 febbraio
2001)
ATTENZIONE: la
scheda contiene anticipazioni
in merito ai contenuti del nuovo Regolamento (vedi punto 11), ciò allo
scopo di garantire una tempestiva informazione nel rispetto del principio
di trasparenza dell’azione amministrativa, fermo restando che
l’approvazione definitiva del nuovo provvedimento è soggetta al parere
del Consiglio di Stato e al successivo visto della Corte dei Conti).
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Che cos’è la legge 212
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E’ uno strumento
finanziario che prevede il sostegno di programmi bilaterali o
plurinazionali per la promozione della collaborazione tra organismi
italiani e organismi di altri Paesi, annualmente individuati dal CIPE, per
favorire la loro transizione verso forme di economia di mercato e la loro
integrazione in Europa.
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Beneficiari
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. istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli
organismi di assistenza tecnica e di formazione professionale;
. associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di
servizi;
. consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese con
particolare riguardo alle PMI
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Paesi di destinazione
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Individuati annualmente dal
Cipe con delibera adottata su proposta del Ministro degli Affari Esteri di
concerto con il Ministro del Commercio con l’Estero. Per l’anno 2001
(in attesa di definizione per il 2002) : Albania,
Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan,
Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia,
Repubblica Ceca, Rep. Fed. Iugoslava, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.
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Attività ammissibili a contributo
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I progetti, della durata massima di 24 mesi, riguardano le seguenti tipologie di intervento:
. formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi;
. assistenza tecnica;
. formazione ed assistenza in materie giuridico-istituzionali concernenti i
settori economico, finanziario e valutario;
. studi
di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle
telecomunicazioni, della distribuzione, dell’economia sociale,
dell’energia, del turismo e del risanamento ambientale, igienico e
sanitario, nonché in materia di riconversione industriale ed agricola, e
nel campo del restauro artistico ed urbano;
. progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione
economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;
. studi
di fattibilità (business plan e preparazione di documenti societari) per
la costituzione di joint venture, così come per la ristrutturazione di
imprese miste partecipate da soggetti italiani
. individuazione di progetti, di partner potenziali, di fonti di
finanziamento e settori di interesse per la costituzione di società miste
(di tale tipologia è prevista la soppressione nel nuovo regolamento in
corso di approvazione);
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Importo dell’intervento
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. Contributo: 50% dei costi ammissibili dell’iniziativa, fino ad un
massimo di 800 milioni di lire.
. Altri
contributi possono pervenire dagli organismi partecipanti all’iniziativa
(italiani o esteri) privati o pubblici (questi ultimi fino alla
concorrenza dell’80% del costo dell’iniziativa).
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Cosa fare per ottenere i
benefici
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SULLA BASE DEL REGOLAMENTO
(Decreto
Ministeriale del 21 luglio 1999 n. 319 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale - del 15 settembre 1999, n. 217)
presentare all’Ufficio incaricato entro il 30 aprile di ogni anno
formale domanda in bollo (per l’anno 2001 il nuovo regolamento
prevede una proroga fino al 31 maggio, data in cui la domanda deve
comunque pervenire al Ministero).
Tale domanda dovrà essere
corredata da:
1) modulo (scheda
tecnica) compilato in tutte le sue parti, contente gli elementi
necessari alla valutazione dell’iniziativa, preventivo articolato
delle voci di spesa e piano di copertura finanziaria dei costi
previsti. Il modulo, contiene anche una dichiarazione di
partecipazione che deve essere sottoscritta dal proponente e da tutti i
partner cointeressati, così come da eventuali sponsor;
2) dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
attestante l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato (ove del caso) e, per le PMI, attestante il possesso dei
requisiti richiesti dall’attuale disciplina comunitaria (G.U.C.E. serie
c n. 213 del 23 luglio 1996);
3) per gli enti senza
scopo di lucro, atto costitutivo e statuto;
4) copia della
dichiarazione di interesse alla realizzazione del progetto,
rilasciata, entro il termine previsto per la scadenza della presentazione
delle domande, dall’Autorità governativa competente nel Paese oggetto
dell’iniziativa ed inoltrata in originale tramite le vie diplomatiche (l’obbligo
di allegare la copia è soppresso nel nuovo regolamento in corso di
approvazione; resta ferma la condizione del rilascio dell’Assenso da
parte delle autorità locali);
5) ogni altro documento
attestante i requisiti necessari ai fini dell’assegnazione dei
coefficienti di priorità previsti.
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Condizioni di ammissibilità
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1. Coinvolgimento di un
partner (promotore locale) dei Paesi di destinazione della legge, già
individuato;
2. presentazione di un
piano di copertura finanziaria dei costi previsti e di tutti gli elementi
necessari per la valutazione dell’iniziativa proposta;
3. dichiarazione di interesse alla
realizzazione rilasciata dall’Autorità governativa competente del Paese
oggetto dell’intervento (sentire Ambasciata italiana in loco).
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Procedura
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Le domande sono esaminate
dall’Ufficio incaricato dell’istruttoria, che consiste nella verifica
della regolarità formale delle domande (e della relativa documentazione
allegata), così come della validità del contenuto delle proposte. I
progetti ritenuti validi sono collocati in apposita graduatoria sulla base
della quale viene erogato il finanziamento fino ad esaurimento dei fondi.
I relativi decreti concessivi sono emanati entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento (il nuovo Regolamento in corso di
approvazione prevede, al fine di garantire un accesso equilibrato dei
Paesi ai benefici della legge, che si operi una selezione in presenza, per
lo stesso Paese, di iniziative similari o progetti che si concentrino in
un identico specifico settore; inoltre, in presenza di un numero elevato
di progetti per uno stesso Paese non si possa comunque superare un tetto
massimo pari al 20% dei fondi disponibili)
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Criteri di priorità
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La selezione viene
effettuata sulla base delle seguenti priorità, che prevedono
l’assegnazione di coefficienti cumulabili per ogni singolo progetto:
. partecipazione finanziaria del Paese oggetto dell’intervento (prevista
superiore al 10% del costo dell’iniziativa nel nuovo regolamento in
corso di approvazione);
. complementarieta’ con interventi finanziati da Istituzioni
internazionali multilaterali di cui l’Italia sia parte
. complementarieta’ con iniziative sostenute attraverso la Legge 24 aprile
1990 n. 100 e l’art. 2 della Legge 2 gennaio 1991 n. 19;
. azioni
individuate in seno alla Iniziativa Centro- Europea (soppresso nel
nuovo regolamento in corso di approvazione);
. a
seconda della qualità dei soggetti (organismi non-profit, Pmi, consorzi o
altri;
. sulla
base della qualità del progetto (introdotta nel nuovo regolamento).
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Uffici incaricati
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Ministero
del Commercio con l’Estero
Viale America 341 - 0144 ROMA
Tel. 06/59931
Direzione Generale per la promozione
degli scambi e per l’internazionalizzazione delle imprese - tel.
06/59932602
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Responsabile
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Dr.ssa
Bianca Maria BONANNI - Div. IV
Tel. 06/59932683 fax 06/59932635
e-mail: promo4@mincomes.it |
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Collaboratori
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Dr.ssa
Tiziana VECCHIO (coordinatore) – tel. 06/59932468;
- Sig.ra Paola SABBATUCCI (rel. Paesi)-
tel. 06/59932344;
- Sig.ra Ines BRANCALEON - tel.
06/59932491;
- Sig. Antonio IANUARIO - tel.
06/59932131;
Sig.ra Ada TENORE - tel. 59932560;
Sig. Medio VANNUCCI - tel. 59932577;
Per informazione di carattere generale
contattare esclusivamente la Segreteria Tecnica tel. 06/59932584.
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Principali riferimenti
normativi
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- Legge
26 febbraio 1992 n. 212
pubblicata sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 1992;
- Decreto
Legislativo n. 143 del 31 marzo 1998
(art. 22) pubblicato sulla G.U. n. 109 del 15 maggio 1998;
- Decreto
21 luglio 1999, n. 319
pubblicato sulla G.U. n. 217 del 15 settembre 1999 concernente il
Regolamento.
- Circolare
2 marzo 2000 n. 853246 (pubblicata sulla G.U. n.
60, del 13.3.2000), contenente la modulistica prevista dal Regolamento
(da prendere a riferimento per la preparazione delle proposte
– vedi in particolare all. 2 - "Scheda Tecnica" e relative
"note esplicative", in attesa della "Circolare
2001", che sarà emanata a seguito dell’approvazione del nuovo
Regolamento);
Delibera
CIPE 15 dicembre 2000,
relativa all’estensione alla Rep. Fed. Iugoslava dei benefici di cui
alla legge 212/92 per l’anno 2000.
Delibera
CIPE 15 dicembre 2000,
recante la lista dei Paesi ammessi a beneficiare nel 2001 dei
contributi previsti dalla legge 212/92.
Scheda Illustrativa Nuovo
Regolamento (in corso di
approvazione)
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Collegamenti utili presenti
sul sito del Mincomes
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