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Che cos'è
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E' la legge che
prevede il finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute
nella realizzazione di programmi di penetrazione commerciale
volti a costituire insediamenti durevoli in Paesi non membri
dell'Unione europea.(Cfr. punto 5)
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Beneficiari
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Imprese
esportatrici di beni e servizi.
Hanno priorità sui
fondi: le PMI (comprese quelle agricole), i loro consorzi e
raggruppamenti, le società a prevalente capitale pubblico che
operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle
PMI del Mezzogiorno.
Ai fini della classificazione
delle PMI, sono adottati i parametri della Commissione UE
nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato. (G.U.C.E.
n. C213 del 23 luglio 1996). I requisiti che l’impresa deve
cumulativamente possedere per rientrare in tale classificazione
sono tre:
- avere meno di 250 dipendenti;
- un fatturato non superiore a 40
milioni di EURO o un totale di bilancio non superiore a 27
miliardi di EURO;
- salvo alcuni casi, non essere
posseduta per una quota pari o superiore al 25% del capitale
o dei diritti di voto da un’impresa o gruppo, non conformi
alla definizione di piccola e media impresa.
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Paesi di destinazione
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Paesi non
appartenenti all'Unione Europea.
Di regola, i
programmi sono destinati ad una sola area geoeconomica e a non
più di due Paesi della stessa area. Possono essere ammesse
spese da sostenere in Paesi di proiezione, cioè vicini a quello
in cui viene realizzato il programma.
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Tipo di agevolazione
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Finanziamento a
tasso agevolato, pari al 40% del tasso di riferimento. Il tasso
di riferimento è fisso ed è quello vigente alla data di
stipula del contratto di finanziamento.
Esso viene fissato
mensilmente ed è rilevabile nel sito INTERNET dell’ABI
della SIMEST SpA.
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Caratteristiche del
programma oggetto del finanziamento
e
modalità di realizzazione
del programma
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I programmi di
penetrazione commerciale devono avere come obiettivo la
realizzazione di un insediamento durevole, cioè la costituzione
di una presenza stabile e qualificata dell'impresa nel Paese di
destinazione del programma.
I programmi possono essere realizzati mediante:
- gestione diretta, tramite la
costituzione all'estero o il potenziamento di insediamenti
durevoli, gestiti direttamente con l'impiego di proprio
personale;
- una società partecipata di
diritto locale;
- collaborazione con importatori,
distributori, rappresentanti o altri tipi di imprese di
diritto locale (in questo caso l'impresa darà specifiche
informazioni riguardo all'operatore locale, all'utilizzo di
locali dell'operatore stesso e di personale stabile in
loco).
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Spese
finanziabili
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Sono ammissibili al
finanziamento le spese sostenute nel periodo di realizzazione,
che decorre dalla data di approvazione del programma e termina
due anni dopo la stipula del contratto.
Le spese
ammissibili devono risultare coerenti con:
- i programmi
.
A tal fine si si ritengono coerenti, a titolo indicativo, le
spese relative a: costituzione e funzionamento all'estero di
rappresentanze permanenti (uffici, sale espositive, magazzini,
centri di assistenza, negozi, ecc.), studi di mercato,
promozione, dimostrazione, pubblicità, nonché spese per la
prestazione di servizi di assistenza pre e post-vendita alla
clientela, purché si tratti di costi direttamente collegati
all'insediamento commerciale all'estero.
- le capacità organizzative,
economiche e finanziarie del soggetto richiedente.
Nel caso in cui il
programma sia volto al potenziamento di strutture già operanti
all'estero, la spesa è ammissibile a condizione che risultino
chiaramente le spese straordinarie ed aggiuntive rispetto alla
normale attività commerciale e promozionale, derivanti
dall'ampliamento delle strutture permanenti e/o del personale in
loco.
Il DM 467/99
(art.3) fornisce ulteriori specificazioni riguardo alle spese
ammissibili e ai relativi poteri del Comitato.
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Massimali
del finanziamento
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Ciascun
finanziamento può essere concesso per un importo non superiore
a quattro miliardi di lire. (Tale limite si applica anche quale
importo complessivo, al netto delle quote rimborsate, a favore
di imprese facenti parte di un gruppo).
Qualora il soggetto
beneficiario sia un consorzio, una società consortile o un
raggruppamento di PMI, che gestisca direttamente l'insediamento
durevole da realizzare all'estero, tale importo può essere
elevato fino a sei miliardi di lire.
Il finanziamento può
coprire fino all'85% dell'importo delle spese complessivamente
previste dal programma di penetrazione commerciale approvato.
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Richiesta
di finanziamento
Ulteriori domande di finanziamento
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La domanda di
concessione del finanziamento deve essere redatta su apposito modulo
nel quale è indicata la documentazione da allegare, tra cui
necessariamente l'illustrazione del programma di penetrazione
commerciale e l'indicazione analitica delle singole voci di
spesa previste.
I moduli sono
disponibili presso la SIMEST SpA, il Ministero del Commercio con
l'estero, le Camere di Commercio e gli uffici dell'ICE. Inoltre
il modulo può essere scaricato dal sito Internet della SIMEST
SpA o del Ministero.
La domanda è
presentata solo alla SIMEST SpA, che la registra in ordine
cronologico, secondo la data di arrivo e comunica all'impresa,
entro cinque giorni, la data di ricevimento ed il numero di
posizione ad essa attribuito.
(Al solo fine di
accelerare l’istruttoria, è possibile trasmettere la domanda
su floppy disk, ovvero via posta elettronica a: legge394@simestspa.it
In questi casi, la domanda legalmente valida deve essere
comunque presentata anche su supporto cartaceo).
Ciascuna impresa può
presentare domanda di finanziamento per un solo programma. Una
nuova domanda può essere presentata dopo l'invio della
relazione finale relativa al precedente. La domanda può essere
sottoposta all'esame del Comitato dopo il consolidamento del
precedente finanziamento.
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Istruttoria
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L'istruttoria è
effettuata seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle
domande.
Sono ammesse con
priorità le richieste relative alle PMI, comprese quelle
agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse e alle
società a prevalente capitale pubblico che operano per la
commercializzazione all'estero dei prodotti delle PMI del
Mezzogiorno.
La SIMEST SpA può
richiedere:
- informazioni al Ministero per
quanto riguarda la coerenza promozionale e commerciale dei
programmi (ed eventuali variazioni)
- documentazione integrativa e
chiarimenti all'impresa, che dovranno essere forniti entro
30 gg dalla richiesta
Entro 3 mesi dalla
data di arrivo della domanda, la SIMEST SpA sottopone alla
deliberazione del Comitato la proposta in merito al
finanziamento e ne comunica l'esito all'impresa entro 15 gg
dalla relativa decisione.
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Stipula del contratto di
finanziamento
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Entro 3 mesi dalla
data di ricezione della comunicazione relativa al provvedimento
di concessione di finanziamento, il beneficiario presenta alla
SIMEST SpA, a pena di decadenza, la documentazione necessaria
per la stipula del contratto di finanziamento.
Entro 1 mese dal
ricevimento della documentazione viene stipulato il contratto.
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Erogazione
del finanziamento
Anticipo
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In via generale, la
SIMEST SpA eroga il finanziamento a fronte di idonea
documentazione delle spese inserite nel programma approvato. Le
erogazioni possono essere ottenute anche mediante ricorso
all'autocertificazione delle spese. A tal fine, la distinta
analitica delle spese è firmata dal legale rappresentante dell’impresa
e dal presidente del Collegio sindacale, ove esistente.
Le richieste di
erogazione e relativa documentazione devono essere presentate
dall'impresa alla SIMEST SpA entro il periodo di utilizzo
del finanziamento, che corrisponde al biennio decorrente dalla
data di stipula del contratto più due mesi.
La richiesta della
prima erogazione deve essere presentata entro il termine di 2
mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo
motivata proroga di altri due mesi. La mancata richiesta nei
termini può comportare la revoca del finanziamento.
Qualora richiesto
nella domanda di finanziamento, il comitato può concedere un
anticipo pari al massimo al 10% dell'importo del finanziamento
approvato.
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Garanzie
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Per garantire il
rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri
accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a copertura
dei singoli importi da erogare, deve prestare alla SIMEST SpA
una o più delle seguenti tipologie di garanzia, da sottoporre,
unitamente alla richiesta di finanziamento, all'approvazione del
comitato: fideiussione bancaria, assicurativa, pegno su titoli,
o fideiussione dei consorzi di garanzia collettiva fidi,
convenzionati con la SIMEST SpA.
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Garanzia integrativa e
sussidiaria a carico del Fondo
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Ai sensi dell'art.
11, c. 4, della legge 28 febbraio 1986, n.41, alle PMI
che non siano in grado di fornire integralmente idonee garanzie,
il Comitato può concedere una garanzia integrativa e
sussidiaria fino ad un massimo del 40% del finanziamento in
conformità a criteri, modalità e limiti stabiliti dallo stesso
Comitato.
Il costo della
garanzia a carico dell’impresa è dello 0,50 flat della quota
di finanziamento ammessa a fruire di questo tipo di garanzia.
(NB Tale
previsione è in corso di modifica nel senso di conferire al
Comitato maggiori poteri in merito. Cfr. disegno di legge a
riguardo – Collegato alla finanziaria, presentato al Senato AS
n. 4439 art. 15 c. 5 e 6)
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Durata
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Il periodo di realizzazione
del programma decorre dalla data di approvazione del programma e
termina 2 anni dopo la stipula del contratto.
Il periodo di utilizzo
del finanziamento corrisponde al biennio decorrente dalla data
di stipula del contratto più 2 mesi.
I finanziamenti
sono concessi per una durata non superiore a sette anni, di cui
due di preammortamento e cinque di ammortamento.
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Relazioni
a carico
dell'impresa
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L'impresa deve
presentare alla SIMEST SpA:
Relazione
intermedia:
da inviare entro i 2 mesi successivi al primo anno dalla stipula
del finanziamento, pena la sospensione delle erogazioni. La
relazione deve contenere il resoconto dell'attività svolta,
segnalando eventuali scostamenti dal preventivo approvato.
Relazione finale:
da inviare entro i 2 mesi successivi alla scadenza del periodo
di utilizzo del finanziamento, pena la revoca del finanziamento.
La relazione deve
illustrare l'attività svolta nell'ambito del programma
approvato, nonché i risultati commerciali e promozionali
conseguiti. Deve, inoltre, contenere il rendiconto dettagliato
delle spese sostenute ed i dati relativi al fatturato interno ed
estero realizzato negli ultimi tre anni con particolare
riferimento ai Paesi oggetto del programma finanziato.
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Controlli
della
realizzazione
dei programmi
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Il Ministero, anche
mediante ispezioni in loco, accerta la realizzazione dei
programmi e verifica il loro stato di attuazione, avvalendosi
della collaborazione dell'ICE. L'esito dei controlli è
determinante per la conferma o meno delle agevolazioni.
La SIMEST SpA
verifica la corrispondenza delle spese risultanti
dall'autocertificazione con quelle preventivate; effettua,
altresì, controlli a campione richiedendo alle imprese la
necessaria documentazione in originale o copia conforme e
segnala al Comitato ogni eventuale anomalia connessa alla
veridicità delle spese documentate.
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Revoca
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Il finanziamento può
essere revocato, previa apposita contestazione comunicata
all'interessato almeno 15 gg prima del provvedimento, qualora si
verifichi uno dei seguenti casi:
- la richiesta di erogazione non
avvenga nei termini;
- l'impresa non trasmetta nei
termini la relazione finale;
- non risulti realizzato
l'insediamento durevole preventivato ovvero lo stesso venga
chiuso prima della fine del periodo di realizzazione, senza
darne preventiva e motivata comunicazione alla SIMEST SpA.
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Realizzazione
del programma
e
consolidamento
del
finanziamento
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Si ha
consolidamento quando il Comitato delibera di confermare il
rimborso dell'importo erogato a tasso agevolato e secondo i
tempi di ammortamento stabiliti.
Il consolidamento
è riconosciuto se il programma è stato realizzato secondo i
termini approvati. In caso contrario, il Comitato può disporre
tempi e modalità diverse di rimborso dell'importo erogato e dei
relativi interessi.
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Rimborso
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Il finanziamento ha
una durata non superiore a sette anni, di cui 2 di
preammortamento durante il quale sono pagati solo gli interessi
e 5 di ammortamento.
Il rimborso è
effettuato entro i cinque anni successivi al termine del periodo
di utilizzo (su richiesta dell'impresa, il Comitato può ridurre
il periodo di rimborso del finanziamento) in rate semestrali
posticipate a quote costanti di capitale più gli interessi sul
debito residuo da corrispondere al tasso di interesse deciso dal
Comitato in sede di consolidamento. Dalla data dell'erogazione e
fino alla data del consolidamento, gli interessi sono calcolati
e corrisposti provvisoriamente al tasso agevolato.
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Cumulabilità
dei benefici
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Le agevolazioni
della Legge 394/81 - art. 2 - sono alternative ad ogni altro
beneficio che abbia ad oggetto le medesime voci di spesa incluse
nel programma approvato dal Comitato.
E' escluso dal
divieto di cumulabilità il beneficio relativo alla garanzia
assicurativa pubblica.
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Uffici
incaricati
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Inoltre,
informazioni in merito alle leggi e decreti, nonché sulla fase
di verifica della realizzazione dei programmi, possono essere
richieste a:
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Responsabile
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Dr.ssa Elvira GAETA
- Div. II
Tel. 0659932605 - fax. 0659932620
e-mail: studi2@mincomes.it
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Collaboratori
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Sig.ra Francesca
FERRARA - Tel. 0659932509
Sig.ra Rosa BELLONI - Tel. 0659932607
Sig.ra Gabriella GAVIANO - Tel. 0659932484
Sig.ra Giuselina RAPISARDA - Tel. 0659932646
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Riferimenti normativi
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- D.L. 28 maggio 1981, n. 251,
convertito con modificazioni nella legge
29 luglio 1981, n. 394 (G.U. 30 maggio 1981, n. 147 e 29
luglio 1981 n. 206)
- D.M.
22 settembre 1999, n. 467 del Ministro del Commercio con
l'estero di concerto con il Ministro del Tesoro (G. U. 14
dicembre 1999 n. 292)
- L.
28 febbraio 1986, n. 41 - art. 11 c. 4 (legge
finanziaria) NB: tali disposizioni potranno essere
modificate dal "collegato" alla legge finanziaria
2000.
- L.
5 gennaio 1968, n. 15 (G. U. N. 23 del 27.1.1968)
- Raccomandazione CEE sulla
classificazione delle PMI nell’ambito della disciplina
sugli aiuti di Stato (G.U.CE n. C213 del 23 luglio 1996)
NB:
Alle domande presentate anteriormente al 29.12.1999 si applicano
fino alla conclusione del relativo procedimento le disposizioni
del DM 2 luglio 1987 in vigore al momento di presentazione della
domanda stessa.
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