Commercio Estero \ LEGGE 29.7.1981, n. 394 - art. 2

 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI DI PROGRAMMI 
DI PENETRAZIONE COMMERCIALE VOLTI A 
COSTITUIRE INSEDIAMENTI DUREVOLI ALL'ESTERO

LEGGE 29.7.1981, n. 394 - art. 2

1

Che cos'è

E' la legge che prevede il finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute nella realizzazione di programmi di penetrazione commerciale volti a costituire insediamenti durevoli in Paesi non membri dell'Unione europea.(Cfr. punto 5)

2

Beneficiari

Imprese esportatrici di beni e servizi.

Hanno priorità sui fondi: le PMI (comprese quelle agricole), i loro consorzi e raggruppamenti, le società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle PMI del Mezzogiorno.

Ai fini della classificazione delle PMI, sono adottati i parametri della Commissione UE nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato. (G.U.C.E. n. C213 del 23 luglio 1996). I requisiti che l’impresa deve cumulativamente possedere per rientrare in tale classificazione sono tre:

  1. avere meno di 250 dipendenti;
  2. un fatturato non superiore a 40 milioni di EURO o un totale di bilancio non superiore a 27 miliardi di EURO;
  3. salvo alcuni casi, non essere posseduta per una quota pari o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto da un’impresa o gruppo, non conformi alla definizione di piccola e media impresa.

3

Paesi di destinazione

Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Di regola, i programmi sono destinati ad una sola area geoeconomica e a non più di due Paesi della stessa area. Possono essere ammesse spese da sostenere in Paesi di proiezione, cioè vicini a quello in cui viene realizzato il programma.

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Tipo di agevolazione

Finanziamento a tasso agevolato, pari al 40% del tasso di riferimento. Il tasso di riferimento è fisso ed è quello vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

Esso viene fissato mensilmente ed è rilevabile nel sito INTERNET dell’ABI della SIMEST SpA.

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Caratteristiche del programma oggetto del finanziamento

e

modalità di realizzazione del programma

I programmi di penetrazione commerciale devono avere come obiettivo la realizzazione di un insediamento durevole, cioè la costituzione di una presenza stabile e qualificata dell'impresa nel Paese di destinazione del programma.




I programmi possono essere realizzati mediante:

  • gestione diretta, tramite la costituzione all'estero o il potenziamento di insediamenti durevoli, gestiti direttamente con l'impiego di proprio personale;
  • una società partecipata di diritto locale;
  • collaborazione con importatori, distributori, rappresentanti o altri tipi di imprese di diritto locale (in questo caso l'impresa darà specifiche informazioni riguardo all'operatore locale, all'utilizzo di locali dell'operatore stesso e di personale stabile in loco).

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Spese
finanziabili

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo di realizzazione, che decorre dalla data di approvazione del programma e termina due anni dopo la stipula del contratto.

Le spese ammissibili devono risultare coerenti con:

  • i programmi. A tal fine si si ritengono coerenti, a titolo indicativo, le spese relative a: costituzione e funzionamento all'estero di rappresentanze permanenti (uffici, sale espositive, magazzini, centri di assistenza, negozi, ecc.), studi di mercato, promozione, dimostrazione, pubblicità, nonché spese per la prestazione di servizi di assistenza pre e post-vendita alla clientela, purché si tratti di costi direttamente collegati all'insediamento commerciale all'estero.
  • le capacità organizzative, economiche e finanziarie del soggetto richiedente.

Nel caso in cui il programma sia volto al potenziamento di strutture già operanti all'estero, la spesa è ammissibile a condizione che risultino chiaramente le spese straordinarie ed aggiuntive rispetto alla normale attività commerciale e promozionale, derivanti dall'ampliamento delle strutture permanenti e/o del personale in loco.

Il DM 467/99 (art.3) fornisce ulteriori specificazioni riguardo alle spese ammissibili e ai relativi poteri del Comitato.

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Massimali
del finanziamento

Ciascun finanziamento può essere concesso per un importo non superiore a quattro miliardi di lire. (Tale limite si applica anche quale importo complessivo, al netto delle quote rimborsate, a favore di imprese facenti parte di un gruppo).

Qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio, una società consortile o un raggruppamento di PMI, che gestisca direttamente l'insediamento durevole da realizzare all'estero, tale importo può essere elevato fino a sei miliardi di lire.

Il finanziamento può coprire fino all'85% dell'importo delle spese complessivamente previste dal programma di penetrazione commerciale approvato.

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Richiesta
di finanziamento

 

 

 

 





Ulteriori domande di finanziamento

La domanda di concessione del finanziamento deve essere redatta su apposito modulo nel quale è indicata la documentazione da allegare, tra cui necessariamente l'illustrazione del programma di penetrazione commerciale e l'indicazione analitica delle singole voci di spesa previste.

I moduli sono disponibili presso la SIMEST SpA, il Ministero del Commercio con l'estero, le Camere di Commercio e gli uffici dell'ICE. Inoltre il modulo può essere scaricato dal sito Internet della SIMEST SpA o del Ministero.

La domanda è presentata solo alla SIMEST SpA, che la registra in ordine cronologico, secondo la data di arrivo e comunica all'impresa, entro cinque giorni, la data di ricevimento ed il numero di posizione ad essa attribuito.

(Al solo fine di accelerare l’istruttoria, è possibile trasmettere la domanda su floppy disk, ovvero via posta elettronica a: legge394@simestspa.it In questi casi, la domanda legalmente valida deve essere comunque presentata anche su supporto cartaceo).

Ciascuna impresa può presentare domanda di finanziamento per un solo programma. Una nuova domanda può essere presentata dopo l'invio della relazione finale relativa al precedente. La domanda può essere sottoposta all'esame del Comitato dopo il consolidamento del precedente finanziamento.

9

Istruttoria

L'istruttoria è effettuata seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande.

Sono ammesse con priorità le richieste relative alle PMI, comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle PMI del Mezzogiorno.

La SIMEST SpA può richiedere:

  • informazioni al Ministero per quanto riguarda la coerenza promozionale e commerciale dei programmi (ed eventuali variazioni)
  • documentazione integrativa e chiarimenti all'impresa, che dovranno essere forniti entro 30 gg dalla richiesta

Entro 3 mesi dalla data di arrivo della domanda, la SIMEST SpA sottopone alla deliberazione del Comitato la proposta in merito al finanziamento e ne comunica l'esito all'impresa entro 15 gg dalla relativa decisione.

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Stipula del contratto di finanziamento

Entro 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione relativa al provvedimento di concessione di finanziamento, il beneficiario presenta alla SIMEST SpA, a pena di decadenza, la documentazione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento.

Entro 1 mese dal ricevimento della documentazione viene stipulato il contratto.

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Erogazione
del finanziamento

 

 

 

 

 


Anticipo

In via generale, la SIMEST SpA eroga il finanziamento a fronte di idonea documentazione delle spese inserite nel programma approvato. Le erogazioni possono essere ottenute anche mediante ricorso all'autocertificazione delle spese. A tal fine, la distinta analitica delle spese è firmata dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del Collegio sindacale, ove esistente.

Le richieste di erogazione e relativa documentazione devono essere presentate dall'impresa alla SIMEST SpA entro il periodo di utilizzo del finanziamento, che corrisponde al biennio decorrente dalla data di stipula del contratto più due mesi.

La richiesta della prima erogazione deve essere presentata entro il termine di 2 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo motivata proroga di altri due mesi. La mancata richiesta nei termini può comportare la revoca del finanziamento.

Qualora richiesto nella domanda di finanziamento, il comitato può concedere un anticipo pari al massimo al 10% dell'importo del finanziamento approvato.

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Garanzie

Per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a copertura dei singoli importi da erogare, deve prestare alla SIMEST SpA una o più delle seguenti tipologie di garanzia, da sottoporre, unitamente alla richiesta di finanziamento, all'approvazione del comitato: fideiussione bancaria, assicurativa, pegno su titoli, o fideiussione dei consorzi di garanzia collettiva fidi, convenzionati con la SIMEST SpA.

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Garanzia integrativa e sussidiaria a carico del Fondo

Ai sensi dell'art. 11, c. 4, della legge 28 febbraio 1986, n.41, alle PMI che non siano in grado di fornire integralmente idonee garanzie, il Comitato può concedere una garanzia integrativa e sussidiaria fino ad un massimo del 40% del finanziamento in conformità a criteri, modalità e limiti stabiliti dallo stesso Comitato.

Il costo della garanzia a carico dell’impresa è dello 0,50 flat della quota di finanziamento ammessa a fruire di questo tipo di garanzia.

(NB Tale previsione è in corso di modifica nel senso di conferire al Comitato maggiori poteri in merito. Cfr. disegno di legge a riguardo – Collegato alla finanziaria, presentato al Senato AS n. 4439 art. 15 c. 5 e 6)

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Durata

Il periodo di realizzazione del programma decorre dalla data di approvazione del programma e termina 2 anni dopo la stipula del contratto.

Il periodo di utilizzo del finanziamento corrisponde al biennio decorrente dalla data di stipula del contratto più 2 mesi.

I finanziamenti sono concessi per una durata non superiore a sette anni, di cui due di preammortamento e cinque di ammortamento.

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Relazioni
a carico
dell'impresa

L'impresa deve presentare alla SIMEST SpA:

Relazione intermedia: da inviare entro i 2 mesi successivi al primo anno dalla stipula del finanziamento, pena la sospensione delle erogazioni. La relazione deve contenere il resoconto dell'attività svolta, segnalando eventuali scostamenti dal preventivo approvato.

Relazione finale: da inviare entro i 2 mesi successivi alla scadenza del periodo di utilizzo del finanziamento, pena la revoca del finanziamento.

La relazione deve illustrare l'attività svolta nell'ambito del programma approvato, nonché i risultati commerciali e promozionali conseguiti. Deve, inoltre, contenere il rendiconto dettagliato delle spese sostenute ed i dati relativi al fatturato interno ed estero realizzato negli ultimi tre anni con particolare riferimento ai Paesi oggetto del programma finanziato.

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Controlli
della
realizzazione
dei programmi

Il Ministero, anche mediante ispezioni in loco, accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione, avvalendosi della collaborazione dell'ICE. L'esito dei controlli è determinante per la conferma o meno delle agevolazioni.

La SIMEST SpA verifica la corrispondenza delle spese risultanti dall'autocertificazione con quelle preventivate; effettua, altresì, controlli a campione richiedendo alle imprese la necessaria documentazione in originale o copia conforme e segnala al Comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicità delle spese documentate.

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Revoca

Il finanziamento può essere revocato, previa apposita contestazione comunicata all'interessato almeno 15 gg prima del provvedimento, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

  • la richiesta di erogazione non avvenga nei termini;
  • l'impresa non trasmetta nei termini la relazione finale;
  • non risulti realizzato l'insediamento durevole preventivato ovvero lo stesso venga chiuso prima della fine del periodo di realizzazione, senza darne preventiva e motivata comunicazione alla SIMEST SpA.

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Realizzazione
del programma
e
consolidamento
del
finanziamento

Si ha consolidamento quando il Comitato delibera di confermare il rimborso dell'importo erogato a tasso agevolato e secondo i tempi di ammortamento stabiliti.

Il consolidamento è riconosciuto se il programma è stato realizzato secondo i termini approvati. In caso contrario, il Comitato può disporre tempi e modalità diverse di rimborso dell'importo erogato e dei relativi interessi.

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Rimborso

Il finanziamento ha una durata non superiore a sette anni, di cui 2 di preammortamento durante il quale sono pagati solo gli interessi e 5 di ammortamento.

Il rimborso è effettuato entro i cinque anni successivi al termine del periodo di utilizzo (su richiesta dell'impresa, il Comitato può ridurre il periodo di rimborso del finanziamento) in rate semestrali posticipate a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo da corrispondere al tasso di interesse deciso dal Comitato in sede di consolidamento. Dalla data dell'erogazione e fino alla data del consolidamento, gli interessi sono calcolati e corrisposti provvisoriamente al tasso agevolato.

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Cumulabilità
dei benefici

Le agevolazioni della Legge 394/81 - art. 2 - sono alternative ad ogni altro beneficio che abbia ad oggetto le medesime voci di spesa incluse nel programma approvato dal Comitato.

E' escluso dal divieto di cumulabilità il beneficio relativo alla garanzia assicurativa pubblica.

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Uffici
incaricati

 

   

Inoltre, informazioni in merito alle leggi e decreti, nonché sulla fase di verifica della realizzazione dei programmi, possono essere richieste a:

  • MINISTERO COMMERCIO ESTERO

    Viale America, 341 - 00144 ROMA
    Tel. 0659931 - fax 0659932153
    Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive
    Tel. 0659932380

 

Responsabile

Dr.ssa Elvira GAETA - Div. II
Tel. 0659932605 - fax. 0659932620
e-mail: studi2@mincomes.it

 

Collaboratori

Sig.ra Francesca FERRARA - Tel. 0659932509
Sig.ra Rosa BELLONI - Tel. 0659932607
Sig.ra Gabriella GAVIANO - Tel. 0659932484
Sig.ra Giuselina RAPISARDA - Tel. 0659932646

22

Riferimenti normativi

  • D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394 (G.U. 30 maggio 1981, n. 147 e 29 luglio 1981 n. 206)
  • D.M. 22 settembre 1999, n. 467 del Ministro del Commercio con l'estero di concerto con il Ministro del Tesoro (G. U. 14 dicembre 1999 n. 292)
  • L. 28 febbraio 1986, n. 41 - art. 11 c. 4 (legge finanziaria) NB: tali disposizioni potranno essere modificate dal "collegato" alla legge finanziaria 2000.
  • L. 5 gennaio 1968, n. 15 (G. U. N. 23 del 27.1.1968)
  • Raccomandazione CEE sulla classificazione delle PMI nell’ambito della disciplina sugli aiuti di Stato (G.U.CE n. C213 del 23 luglio 1996)

NB: Alle domande presentate anteriormente al 29.12.1999 si applicano fino alla conclusione del relativo procedimento le disposizioni del DM 2 luglio 1987 in vigore al momento di presentazione della domanda stessa.

 

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