Commercio Estero \ LEGGE 26.2.1987, n. 49 - art. 7

 

SOCIETA’ MISTE ALL’ESTERO

LEGGE 26.2.1987, n. 49 - art. 7

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Che cosa è

L’art. 7 della legge 49/87 prevede, nell’ambito della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo, la possibilità di incentivare la creazione di imprese miste nei PVS.

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Beneficiari

Aziende italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste da realizzare in Paesi in via di sviluppo.

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Paesi di destinazione

Tutti i PVS, con reddito annuo pro-capite inferiore a 3.250 $ USA.

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Tipo
di
intervento

Finanziamento di conferimenti in denaro e/o in natura al capitale di rischio delle imprese miste.

Sono finanziabili conferimenti in denaro e/o in natura al capitale di rischio delle imprese miste per iniziative riguardanti i settori agricolo, industriale e delle infrastrutture, queste ultime relative ai trasporti, telecomunicazioni, energia, acqua e sanità.

La partecipazione delle imprese italiane dovrà avere una consistenza significativa sia nel capitale di rischio, sia nella gestione dell’impresa, sia nella formazione e sviluppo del "management" locale.

La partecipazione degli investitori locali non potrà comunque essere inferiore al 25%.

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Importo dell’intervento

Non superiore a 20 mld: fino al 70% dei primi 10 mld di partecipazione e fino al 50% della quota eccedente (quest’ultima nel caso di iniziative di particolare rilievo ai fini degli obiettivi di sviluppo dei PVS).

Il finanziamento ottenuto sarà rimborsato in 8 anni, oltre ad un periodo di grazia (per capitale e interessi) non superiore a 2 anni, ad un tasso fisso pari al 30% del tasso di riferimento.

A totale copertura del finanziamento, l’azienda beneficiaria dovrà presentare fideiussione bancaria o assicurativa, oppure altre forme di garanzie reali, accettate dal Mediocredito Centrale.

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Cosa fare per ottenere i benefici

La domanda va presentata al

  • Ministero degli Affari Esteri
    Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
    Uff. XVI - Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 ROMA

utilizzando apposito modulo in triplice copia che può essere richiesto allo stesso Ministero e al Mediocredito Centrale.

  • L’Ufficio per la Promozione Industriale dell’UNIDO

(organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale - Largo Domodossola, 1 - 20145 MILANO - Tel. 02/4815522 - FAX 02/4985925) può fornire assistenza alle imprese, dietro specifica richiesta.

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Procedura

L’istruttoria è effettuata congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (gradimento del Governo del PVS, rispondenza del progetto alle direttive generali in materia di cooperazione, validità tecnico-economica del progetto) e dal Mediocredito centrale (affidabilità dell’impresa italiana richiedente in generale e in rapporto all’iniziativa, acquisizione certificazione antimafia).

Al termine dell’istruttoria, il Comitato Direzionale, operante presso il Ministero degli Affari Esteri, esprime un parere, che consente di dare avvio alla procedura di autorizzazione alla concessione (da parte del Mediocredito centrale) del finanziamento

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Uffici incaricati

Responsabili:

  • MINISTERO AFFARI ESTERI
    Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo
    Piazzale della Farnesina, 1 - 00100 ROMA
    Tel. 0639611 - Fax. 063235982/36914193
  • MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
    Servizio Agevolazioni Estero
    Via Piemonte, 51 - 00187 ROMA
    Tel. 0647911 - Fax. 064791577
   

ALTRI:

  • MINISTERO DEL COMMERCIO CON L’ESTERO

    Viale America, 341 - 00144 ROMA
    Tel. 0659931 - fax 0659932153
    Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive
    Tel. 0659932380

 

Responsabile

Dr.ssa Elvira GAETA - Div. II
Tel. 0659932605 - fax. 0659932620
e-mail: studi2@mincomes.it

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Riferimenti normativi

Legge 26 febbraio 1987, n. 49 art. 7

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Funzioni del Ministero del Commercio con l’estero

Il Ministero del Commercio con l’Estero è presente con un proprio rappresentante negli organi decisionali (Comitato direzionale per la cooperazione allo Sviluppo, operante presso il Ministero Affari Esteri).

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Commenti

Le agevolazioni previste dall’art. 7 della legge 49/87 sono cumulabili con altre agevolazioni sia nazionali che internazionali.

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