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Che cosa è
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L’art. 7 della
legge 49/87 prevede, nell’ambito della cooperazione
dell’Italia con i paesi in via di sviluppo, la possibilità di
incentivare la creazione di imprese miste nei PVS.
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Beneficiari
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Aziende italiane
che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste
da realizzare in Paesi in via di sviluppo.
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Paesi di destinazione
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Tutti i PVS, con
reddito annuo pro-capite inferiore a 3.250 $ USA.
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Tipo
di
intervento
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Finanziamento di
conferimenti in denaro e/o in natura al capitale di rischio
delle imprese miste.
Sono finanziabili
conferimenti in denaro e/o in natura al capitale di rischio
delle imprese miste per iniziative riguardanti i settori
agricolo, industriale e delle infrastrutture, queste
ultime relative ai trasporti, telecomunicazioni,
energia, acqua e sanità.
La partecipazione
delle imprese italiane dovrà avere una consistenza
significativa sia nel capitale di rischio, sia nella gestione
dell’impresa, sia nella formazione e sviluppo del
"management" locale.
La partecipazione
degli investitori locali non potrà comunque essere inferiore al
25%.
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Importo dell’intervento
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Non superiore a 20 mld: fino al 70% dei primi 10 mld di partecipazione e fino al
50% della quota eccedente (quest’ultima nel caso di iniziative
di particolare rilievo ai fini degli obiettivi di sviluppo dei
PVS).
Il finanziamento
ottenuto sarà rimborsato in 8 anni, oltre ad un periodo di
grazia (per capitale e interessi) non superiore a 2 anni, ad un
tasso fisso pari al 30% del tasso di riferimento.
A totale copertura
del finanziamento, l’azienda beneficiaria dovrà presentare
fideiussione bancaria o assicurativa, oppure altre forme di
garanzie reali, accettate dal Mediocredito Centrale.
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Cosa fare per ottenere i
benefici
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La domanda va
presentata al
- Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo
Uff. XVI - Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 ROMA
utilizzando
apposito modulo in triplice copia che può essere richiesto allo
stesso Ministero e al Mediocredito Centrale.
- L’Ufficio per la Promozione
Industriale dell’UNIDO
(organizzazione
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale - Largo
Domodossola, 1 - 20145 MILANO - Tel. 02/4815522 - FAX
02/4985925) può fornire assistenza alle imprese, dietro
specifica richiesta.
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Procedura
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L’istruttoria è
effettuata congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri -
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (gradimento
del Governo del PVS, rispondenza del progetto alle direttive
generali in materia di cooperazione, validità tecnico-economica
del progetto) e dal Mediocredito centrale (affidabilità
dell’impresa italiana richiedente in generale e in rapporto
all’iniziativa, acquisizione certificazione antimafia).
Al termine
dell’istruttoria, il Comitato Direzionale, operante presso il
Ministero degli Affari Esteri, esprime un parere, che consente
di dare avvio alla procedura di autorizzazione alla concessione
(da parte del Mediocredito centrale) del finanziamento
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Uffici incaricati
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Responsabili:
- MINISTERO AFFARI ESTERI
Direzione Generale
Cooperazione allo Sviluppo
Piazzale della Farnesina, 1 - 00100 ROMA
Tel. 0639611 - Fax. 063235982/36914193
- MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
Servizio Agevolazioni
Estero
Via Piemonte, 51 - 00187 ROMA
Tel. 0647911 - Fax. 064791577
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ALTRI:
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Responsabile
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Dr.ssa
Elvira GAETA - Div. II
Tel. 0659932605 - fax. 0659932620
e-mail: studi2@mincomes.it |
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Riferimenti normativi
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Legge
26 febbraio 1987, n. 49 art. 7
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Funzioni del Ministero del
Commercio con l’estero
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Il Ministero del
Commercio con l’Estero è presente con un proprio
rappresentante negli organi decisionali (Comitato direzionale
per la cooperazione allo Sviluppo, operante presso il Ministero
Affari Esteri).
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Commenti
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Le agevolazioni
previste dall’art. 7 della legge 49/87 sono cumulabili con
altre agevolazioni sia nazionali che internazionali.
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