\ Commercio Estero \ Luglio 2008

                                                                                                                 

 

In anteprima, una sintesi delle pił recenti novitą riguardanti la normativa commerciale italiana e comunitaria.

COMMERCIO  ESTERO  NEWS:  LUGLIO 2008

IMPORTAZIONE  ED  ESPORTAZIONE  PRODOTTI  AGRICOLI
Con Regolamento CE
n. 514/2008 del 9 giugno 2008, la Commissione CE ha apportato diverse
modifiche al Regolamento CE n. 376/2008 (REGIME B 101), in vigore dal
16 maggio 2008, concernente le nuove modalita’ comuni di applicazione
del regime dei titoli di importazione, esportazione e fissazione
anticipata per tutti i prodotti agricoli rientranti nella politica
agricola comune (PAC).
Oltre a cio’ sono stati anche modificati
diversi Regolamenti agricoli settoriali, tutti pubblicati in REGIME,
parte B, dei seguenti comparti: carni, latte, cereali e riso, olio d’
oliva, aglio, ecc.

IMPORTAZIONE  PRODOTTI  TESSILI
Con Regolamento CE
n. 502/2008, del 5 giugno 2008 ma applicabile con effetto dal 16 maggio
2008, la Commissione CE ha modificato gli Allegati I, II e IX del
Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253), riguardante il regime comune
di importazione dei prodotti tessili originari dei Paesi terzi, per
tener conto sia dell’ accessione dell’ Ucraina all’ Organizzazione
Mondiale del Commercio, OMC/WTO, sia della versione 2008 dell' Allegato
I del Regolamento CEE n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria
e statistica ed alla tariffa doganale comune.

IMPORTAZIONE  DI  LATTE  E  PRODOTTI  CASEARI 
Con Regolamento CE n. 467/2008, la
Commissione CE
ha apportato diverse modifiche al Regolamento CE n.
2535/2001 (REGIME B 212), concernente le modalita’ di applicazione del
Regolamento CE n. 1255/1999, relativo al regime di importazione di
latte e prodotti lattiero-caseari e l’ apertura di contingenti
tariffari.
Le novita’ principali riguardano, in particolare, i
contingenti di importazione per prodotti aventi le seguenti origini
specifiche: Paesi dell’ Africa, dei Carabi e del Pacifico (ACP),
nonche’ Cile, Israele, Repubblica Moldova e Sud Africa.

RESTITUZIONI  ALL’ ESPORTAZIONE
Con Regolamento CE n. 499/2008, la Commissione CE ha
dettato nuove disposizioni per quanto concerne le esportazioni agricole
che beneficiano di restituzioni all’ esportazione (cereali, carni,
formaggi, ortofrutticoli, vini, trasformati, ecc.), modificando, in
particolare, gli articoli 1 e 11 del Regolamento CE n. 800/1999 (REGIME
B 129), recante modalitą comuni di applicazione del regime delle
restituzioni all’ esportazione.
Dette disposizioni si applicheranno
dal 1° luglio 2008 per i settori dei cereali, delle carni bovine, delle
carni suine, del latte, delle uova e del pollame, dal 1° settembre 2008
per quanto riguarda il settore del riso e dal 1° ottobre 2008
relativamente al settore dello zucchero.

SOSTANZE  DANNOSE  PER  L'  OZONO
Con Regolamento CE n. 473/2008, la Commissione CE ha
integralmente sostituito l’ Allegato IV del Regolamento CE n. 2037/2000
(REGIME F 457), sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per
tener conto delle modifiche apportate ai codici della nomenclatura
combinata (N.C.) dalla versione 2008 del Regolamento CEE n. 2658/87,
relativo alla Tariffa doganale comune.

Con Decisione n. 2008/409/CE,
pubblicata nella GUUE n. L 144 del 4 giugno 2008, la Commissione CE ha
stabilito l’ assegnazione di quantitativi di sostanze controllate
(idroclorofluorocarburi), consentite per usi essenziali nella
Comunita', ai sensi del Regolamento CE n. 2037/2000 (REGIME F 457),
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Detta Decisione, si
applica, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2008.

CODICE  DOGANALE  COMUNITARIO
La GUUE n. L 145 del 4 giugno 2008
pubblica il Regolamento CE n. 450/2008, con cui il Parlamento Europeo
ed il Consiglio UE hanno approvato la nuova versione del codice
doganale comunitario (“codice doganale aggiornato”), in sostituzione
del testo vigente di cui al Regolamento CEE n. 2913/92 (M. UNICO 751).
La totale rielaborazione del Codice doganale si e’ resa necessaria per
tener conto delle numerose modifiche succedutesi dalla sua prima
approvazione, di diverse esigenze di sicurezza e di tutela degli
interessi finanziari della Comunita’, di tutti i cambiamenti giuridici
intervenuti negli ultimi anni, a livello sia comunitario sia
internazionale (quali, ad esempio, la scadenza del Trattato CECA e l’
approvazione della c.d. Convenzione riveduta di Kyoto), della
necessita’ di semplificare taluni regimi doganali e della crescente
diffusione delle procedure elettroniche a scapito di quelle cartacee.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore secondo un articolato
calendario strutturato in diverse tappe, la prima delle quali con
decorrenza dal 24 giugno 2008, le altre non prima del 24 giugno 2009 e
non piu’ tardi del 24 giugno 2013, previa approvazione delle relative
Disposizioni di applicazione.

DOCUMENTO  AMMINISTRATIVO  UNICO
Con
Circolare 22/D l’ Agenzia delle Dogane ha divulgato ulteriori
precisazioni in merito a quanto disposto con Circolare n. 45/D del 18
dicembre 2008, in relazione alle nuove modalitą di compilazione del
Documento Amministrativo Unico (DAU), a suo tempo approvate con
Regolamento CE n. 2286/2003, modificativo del Regolamento CEE n.
2454/93 (MERCATO UNICO 845), riguardante le Disposizioni di
applicazione del Codice doganale comunitario.
In particolare, sono
state fornite indicazioni per la corretta compilazione della Casella 44
del DAU ed e’ stata posticipata al 18 giugno 2008 l’ attivazione
(inizialmente prevista dal 1° giugno 2008, in ambiente reale) dei
controlli automatizzati, effettuati a posteriori, che impediranno la
registrazione delle dichiarazioni per le quali non risultino
correttamente indicati i documenti presentati a sostegno delle
dichiarazioni doganali stesse.

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