Rischi
in azienda, è necessario classificarli
Le
linee guida elaborate in occasione della conferenza dei presidenti
delle Regioni e Province Autonome per redigere un corretto documento
di valutazione. I rischi di natura infortunistica, quelli della salute
e, da non sottovalutare, i rischi di tipo trasversale. Un esame del
ciclo lavorativo ci consente di condurre un’analisi mirata per
meglio identificare le sorgenti di rischio.
Nel
precedente articolo abbiamo parlato della valutazione dei rischi come
strumento utile per analizzare la presenza di situazioni pericolose
nelle aziende e identificare le azioni necessarie per eliminare o
ridurre quei pericoli capaci di arrecare danno ai lavoratori. Oggi
vediamo in concreto in cosa consiste la valutazione dei rischi.
Chi deve valutare, controllare e gestire
i rischi lavorativi in una azienda è principalmente il datore di
lavoro, che, secondo la definizione data dall’art. 2 del D.Lgs., è
: “il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che,
secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la
responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva,
quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa.
La valutazione del rischio dovrà essere
riportata su un documento cartaceo e le indicazioni, che da esso
emergeranno, saranno necessarie a prevenire e/o proteggere i
lavoratori da rischi di infortunio o malattia professionale. Come si
procede? In prima battuta consiglio di seguire i suggerimenti delle
linee guida per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 del 16/07/96
elaborate in occasione della conferenza dei presidenti delle Regioni e
Province Autonome.
Per redigere un corretto documento di valutazione occorre seguire le
seguenti operazioni:
-
Identificare i fattori di
rischio
-
Identificare i lavoratori
esposti
-
Stimare l’entità
dell’esposizione
-
Stimare la gravità degli
effetti che ne possono derivare
-
Stimare la probabilità
che tali effetti si possano manifestare
-
Verificare la
disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per
eliminare o ridurre l’esposizione e/o il numero degli esposti
-
Verificare
l’applicabilità di tali misure
-
Definire un piano per la
messa in atto delle misure individuate
-
Verificare l’idoneità
delle misure in atto
-
Redigere il documento
-
Definire i modi e i tempi
per verificare e/o aggiornare la valutazione
Un buon sistema per poter identificare i
rischi è quello di classificarli in base allo svolgimento delle
attività lavorative. A tal proposito giova ricordare che i rischi
lavorativi possono essere ordinati in tre macro aree.
1.
Rischi per la sicurezza dovuti a rischi di natura
infortunistica
Il lavoratore può infortunarsi in
maniera più o meno grave quando viene a contatto con strutture,
macchine, impianti elettrici, mancanti di opportune dotazioni di
sicurezza. Di seguito si forniscono alcuni esempi, che non dovranno
essere ritenuti esaustivi.
Una struttura può essere pericolosa
quando:
-
L’altezza dei soffitti non è regolare
-
Il numero delle porte e delle uscite non è in numero sufficiente
-
Le
vie di emergenza sono ingombrate da materiale
-
gli ambienti non sono sufficientemente illuminati
-
i pavimenti sono scivolosi
Una macchina, un’attrezzatura
può essere pericolosa quando è sprovvista di:
-
protezioni sugli organi in movimento
-
sistemi di arresto di emergenza
Un impianto può essere pericoloso
quando non è stato eseguito in conformità alle normative CEI e L.
46/90.
2.
Rischi per la salute
Essi sono dovuti alla presenza, negli
ambienti di lavoro, di agenti inquinanti di tipo chimico ,fisico e
biologico.
-
Il rischio
chimico è presente quando il lavoratore è esposto a sostanze
aerodisperse, fumi, gas, polvere capaci di produrre alle persone
alterazioni croniche dei tessuti e/o delle mucose degli organi
bersaglio, manifestazioni irritative ecc.
-
Il rischio fisico è rintracciabile nella
presenza di rumore proveniente dalle macchine , dalle
attrezzature e dagli impianti.
-
il rischio biologico è presente quando il lavoratore è
esposto a microrganismi che possono provocare infezioni, allergie o
intossicazioni.
3.
Rischi di tipo
trasversale
Essi sono individuabili in una
non perfetta organizzazione del lavoro. I lavoratori, in tali
circostanze, possono subire condizioni di sofferenza psicologica
derivante da conflitti con i colleghi, impossibilità di sopportazioni
di turni di lavoro stressanti oppure da modalità di lavoro
disagevoli, in particolar modo quando si movimentano di continuo
carichi che possono
comportare rischio di lesione dorso-lombare.
Insomma, è opinione diffusa che, una
volta ordinati e classificati i rischi, è più facile procedere alla
identificazione dei fattori di rischio. Per questo tale fase meglio si completa se è preceduta da una
descrizione del ciclo lavorativo ovvero da una descrizione :
-
del luogo e quindi dei reparti ove si svolge il processo
produttivo;
-
del personale impiegato in ciascuna fase di processo;
-
delle attrezzature, i macchinare, gli impianti impiegati dai
lavoratori;
-
le modalità di lavoro.
L’esame del ciclo
lavorativo ci consente di condurre una analisi più attenta e mirata
ad identificare le sorgenti di rischio.
Quando i pericoli
saranno oggettivamente riconosciuti , il datore di lavoro dovrà
stabilire in che grado e con quali probabilità questi possono causare
danni alla persona. Il modo più appropriato, per condurre una simile
stima, è quello di ripercorrere la storia infortunistica aziendale,
cioè verificando il registro degli infortuni, per accertare se vi
siano stati incidenti o malattie causate da un determinato
macchinario, impianto, sostanza, metodo di lavoro. E ancora , far
riferimento ai dati statistici degli infortuni e delle malattie
riportati su ricerche e
studi di enti istituzionali come l’INAIL .Sarà, comunque,
l’esperienza del Datore di lavoro, sentiti anche i lavoratori,
gli esperti esterni, a stabilire in ultima analisi quali sono i
rischi da dover eliminare o ridurre.
Addivenuto ad una
concreta identificazione dei rischi occorre determinare,poi, quanti e
quali sono i lavoratori esposti a quei rischi. La loro identificazione
consentirà di stabilire, per ciascuno di loro, un adeguato programma
di prevenzione e protezione che consisterà nel sottoporli a
sorveglianza sanitaria e nel
formarli e informarli sui rischi e sulle procedure da seguire per
contrastarli.
Seguendo le
indicazioni delle linee guida della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle province autonome, i passi successivi da compiere, per
redigere un documento di valutazione, sono:la stima dell’entità
dell’esposizione ai pericoli e la stima della gravità e della
probabilità degli effetti conseguenti.
La stima da
esposizione può essere condotta attraverso l’impiego di appositi
strumenti come un fonometro, per stabilire se vi è presenza di
rumore, un analizzatore d’aria, per stabilire la presenza o meno di
agenti chimici, un misuratore
di terra per controllare se l’impianto di messa a terra è
funzionante oppure mediante ispezioni visive, per accertare lo stato
di usura di una attrezzatura, l’efficienza di un elemento
strutturale di un edificio ecc. In generale, i controlli strumentali e
quelli visivi ci permettono di stabilire se l’agente nocivo,
le situazioni di lavoro ,
i fattori di rischio in
genere , presenti negli ambienti di lavoro, tenuto conto della
frequenza e della durata dell’esposizione del lavoratore
ai quei fattori rischiosi, superi la soglia di tollerabilità o
i valori limiti stabiliti
da studi e ricerche
tecnico-scientifiche nel settore dell’ igiene industriale. In realtà,
il non superamento di valori limite consentirebbe di accertare il
rispetto della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
Allorquando si è accertata la presenza di rischi , il datore di
lavoro dovrà procedere alla valutazione del danno che la persona
esposta può subire da quel rischio considerato. Per dare un valore
all’entità del danno, in genere, si adotta la seguente
classificazione:
a.
danno lieve, corrisponde ad una patologia o infortunio che non
prevede interruzioni di lavoro
b.
danno medio-basso, infortunio
di modesta entità con possibile interruzione di lavoro
c.
danno medio-alto, infortunio grave che comporta una inabilità
temporanea al lavoro
d.
danno grave, infortunio caratterizzato da danno permanente e
inabilità permanente a svolgere quella mansione.
L’entità del rischio è data anche da
un altro elemento ovvero la frequenza
o probabilità con cui si verifica l’evento dannoso. La
Probabilità del verificarsi di un danno viene anch’essa espressa in
una serie di giudizi :
e.
Probabilità molto bassa
f.
Probabilità bassa
g.
Probabilità media
h.
Probabilità alta.
L’indice di rischio, allora,
sarà determinato dal prodotto dei due fattori: conseguenza del
danno e Probabilità.Tale indice può essere espresso mediante la
seguente formula R=PxD,
dove R rappresenta
l’indice di rischio, P
la probabilità che ci si possa far male, D
l’entità del danno. Più elevato sarà il prodotto dei due fattori
maggiore sarà l’entità del rischio.
Solo a questo punto si possono
programmare gli interventi di prevenzione che possono essere così
sintetizzati.
-
.eliminazione del rischio;
-
riduzione del rischio alla fonte;
-
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
-
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi
di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e
quello ripetitivo;
-
privilegiare le misure collettive
piuttosto che quelle individuali;
-
limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono o che
possono essere esposti al rischio;
-
utilizzo limitato di agenti chimici, fisici, biologici sui
luoghi di lavoro;
-
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici;
-
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
-
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti
la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
-
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Per quanto riguarda la definizione dei
tempi per la messa a punto degli interventi di prevenzione e
protezione individuati
occorre far riferimento alla gravità del rischio: più esso è alto minore dovrà essere il tempo impiegato per eliminare o ridurre il rischio.
Gianluca De
Lauso
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